Cognome tra tradizione e libertà di scelta

EXCURSUS STORICO:

Attribuire il cognome materno è davvero una lotta al patriarcato? Agli occhi di tanti può apparire come un piccolo passo per l’uguaglianza di genere, ad altri può sembrare invece un argomento futile, quasi banale. A questo punto ricorrere alla storia ci può aiutare a comprendere, infatti la funzione del cognome è nata perché ‘mater semper certa est’; appurato questo dato oggettivo, gli antichi cercarono un modo per attribuire ed esternalizzare il legame del nascituro con il proprio padre in maniera legittima. 

PUNTO DI SVOLTA:

In Italia, fino al 2016 il cognome era solo quello paterno; un punto di svolta è stato segnato, come spesso accade nella prassi soprattutto in tematiche che attengono al genere, ai rapporti personali e familiari, non da una legge bensì da una sentenza.

INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

Dal 2017 è possibile attribuire al nascituro non soltanto il cognome del padre ma anche quello della madre. Questa possibilità è resa fruibile a tutti i neogenitori a seguito della sentenza n. 286 del 2016 della Corte Costituzionale. La norma di riferimento è l’art 262 del codice civile che al primo comma da una parte statuisce che i figli prendano il cognome del primo genitore che li riconosce, dall’altra stabilisce che il figlio assuma il cognome del padre anche se riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Nel 2016 è quindi intervenuta un’importante pronuncia della Corte Costituzionale che ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art 262 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilità per i genitori, di comune accordo, di attribuire ai propri figli oltre il cognome paterno, anche quello materno. I giudici hanno messo in risalto il fatto che l’impossibilità altro non era che “Un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”, non solo ingiustificata ma ormai superata. Inoltre, si andava in contrasto con i principi costituzionali in tema di uguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna; quindi l’art. 2 sull’identità personale e l’art. 3 sul principio di uguaglianza. Impedire ai genitori di comune accordo di attribuire ai propri figli anche il cognome della madre, secondo i giudici, rappresentava una discriminazione a sfavore della donna. I giudici non si sono spinti oltre con la loro interpretazione auspicando un intervento urgente da parte del legislatore. Quest’ultimo non c’è stato; solo ultimamente, a seguito di una serie di solleciti, la Corte ha rimesso le carte in tavola e ripreso la sentenza del 2016 che, per quanto innovativa, non è del tutto completa ed esaustiva.

SPERANZE NEL FUTURO:

Auspichiamoci che intervenga il legislatore e regolamenti equamente la materia nel rispetto dei principi costituzionali affinché i genitori del nascituro possano avere la libertà di scegliere.

#uguaglianzadigenere

#cognomematerno

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