Se cerchiamo una risposta nella legge in senso stretto allora: No, i gay non possono adottare!
Come stabilito dalla L.184 del 1983 possono adottare, infatti, solo i coniugi sposati da almeno tre anni e quindi non i single ne gli uniti civilmente (ovvero due maggiorenni dello stesso sesso dichiarati Uniti in nome della legge e con diritti e doveri molto simili a quelli di moglie e marito).
Ma le risposte di giudici e legislatori negli ultimi anni sono varie e talvolta anche contrastanti, d’altronde è innegabile che l’argomento sia particolarmente dinamico e, mai come nell’ultimo decennio, posto sotto i riflettori.
Cerchiamo di ricostruire la vicenda nel modo quanto più semplice possibile.
• Nel 2016 è stata approvata dal Parlamento la legge sulle unioni civili; nel disegno di legge, cosiddetto Cirinnà, era previsto che agli uniti civilmente venisse estesa la disciplina della “Stepchild adoption” ovvero la possibilità per un partner di adottare il figlio, biologico o adottivo, dell’altro; ma questa estensione non fu mai tradotta in legge. Tanto più la legge stessa stabilisce che tutto ciò che vale per i coniugi deve valere ugualmente per gli uniti civilmente, fatta eccezione per la legge sull’adozione.

• Prima ancora che venisse approvata la legge sulle Unioni civili, però, la Giurisprudenza si muoveva in tutt’altra direzione appellandosi ai casi particolari dell’adozione previsti dalla legge in materia del 1983; sono casi in cui un minore può essere adottato anche senza la necessità del requisito principale: l’abbandono. Tra questi è prevista anche quella fattispecie in cui vi sia una “constata impossibilità di affidamento preventivo”, ovvero quella pratica posta in atto prima dell’adozione per capire se la famiglia è idonea a soddisfare gli interessi del bambino; in questi casi un minore può essere adottato anche da un single. La Corte di Cassazione in una sentenza del 2016 ha allora inteso questa “impossibilità di fatto” nell’adottare, anche come una “impossibilità di diritto” della coppia omosessuale, legittimando così, a tutti gli effetti, una prima ipotesi di adozione co-parentale in contesti omogenitoriali. In poche parole e rinunciando a qualche tecnicismo: un omosessuale può adottare il figlio del partner.
• L’ultimo contributo della Corte di Cassazione in materia si sostanzia nella sentenza di Marzo 2021. Ad argomento vi era la trascrizione nei pubblici registri italiani di un’adozione avvenuta negli Stati Uniti da una coppia omosessuale (la trascrizione è una forma di pubblicità con la quale un atto viene reso conoscibile a tutti), con questa sentenza la Corte ha dichiarato valido il provvedimento estero di adozione di un bambino da parte di una coppia omosessuale.
Volendo uscire, per quanto possibile dalla sfera dei fatti per affacciarci al mondo delle opinioni e provando a rispondere ai vari “non sono omofobo, ma i bambini non si toccano” mi preme sottolineare che la ragione ultima dei giudici in tema di adozione è sempre “il miglior interesse del bambino”; la sentenza del 2021, ad esempio, è costituita da ben 16 riferimenti all’interesse del minore, per intenderci uno tra questi: “L’interesse preminente del minore, nel caso di specie, consiste nel poter conservare anche nel nostro ordinamento lo status filiationis acquisito all’estero in forza di un provvedimento giudiziario valido ed efficace.”
Senza voler dettare un unico punto di vista sulla questione, però, lascio a chi legge la facoltà di stabilire se ed in quali termini l’adozione omogenitoriali appaghi l’interesse del minore, la questione d’altronde è complessa e tocca le varie sfumature di una società sempre più fluida e sensibile.
Mi preme però sottolineare come il tema sia ancora una volta esemplificativo della pauperizzazione del Parlamento Italiano, come ancora una volta siano i giudici a dettare legge comprendo buchi normativi, come ancora una volta il progresso sociale in ambito politico-legislativo sia un passo indietro rispetto alle altre forze Europee.